CEDU CONDANNA LA SPAGNA
20 settembre 2024 - Tempo di lettura: 10 minuti www.egm.it no profit by www.biodiritti.org - link d'invito per leggere in Telegram altri articoli di divulgazione Scientifica di Biodiritti by Egm.it No Profit
17.09.2024 LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO PUBBLICA LA CONDANNA DELLA SPAGNA E DEI SUOI TRIBUNALI PER LA VIOLAZIONE DEI BIODIRITTI E AUTODETERMINAZIONE DI UNA TESTIMONE DI GEOVA SU EMOTRASFUSIONI EFFETTUATE NONOSTANTE RIFIUTATE CON DAT REGISTRATE - LEGGERE TUTTO E CONDIVIDERE PER FAR CONOSCERE GLI ATTI DELLA CORTE EUROPEA DIRITTI DELL’UOMO (CEDU)
Alcuni commenti internazionali che abbiamo ricevuti hanno affermato che verso questa persona c'è stato un accanimento non solo irrispettoso verso i Diritti dell'Uomo ma ancor più truffaldino e con il sapore della vecchia inquisizione Spagnola. A questo scopo preferiamo pubblicare gli atti ufficiali in maniera integrale e i link per leggerli nel sito della CEDU. Le successive informazioni sono state rilasciate dal cancelliere della CEDUNella sentenza 17.09.2024 della Grande Camera nel caso di Pindo Mulla v. Spagna (domanda n. 15541/20) la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto, all'unanimità, che c'era stato: Una violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto per la vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo letto alla luce dell'articolo 9 (libertà di pensiero, coscienza e religione). Il caso riguardava trasfusioni di sangue somministrate alla richiedente, una testimone di Geova, durante un intervento chirurgico d'urgenza, nonostante il suo rifiuto di sottoporsi a una trasfusione di sangue di qualsiasi tipo. La Corte ha ritenuto in particolare che l'autorizzazione a procedere con tale trattamento era il risultato di un processo decisionale che era stato influenzato dall'omissione di informazioni essenziali sulla documentazione dei desideri della signora Pindo Mulla, che erano state registrate in varie forme e in vari momenti per iscritto. Poiché né la ricorrente né chiunque sia collegato a lei erano stati informati della decisione presa dal giudice di servizio che autorizzava tutto il trattamento, non era stato possibile rettificare tale omissione. Né questa questione né la questione della sua capacità di prendere una decisione erano state affrontate in modo adeguato nei procedimenti successivi. Il sistema nazionale della Spagna non aveva quindi risposto adeguatamente alla sua denuncia secondo cui i suoi desideri erano stati erroneamente annullati. Una sintesi legale di questo caso sarà disponibile nel database della Corte HUDOC (link).
Fatti principali
Rosa Edelmira Pindo Mulla, è una cittadina ecuadoriana nata nel 1970 e vive a Soria (Spagna). Lei è una testimone di Geova. Un principio fondamentale delle sue credenze religiose è la sua assoluta opposizione alle trasfusioni di sangue. A seguito di test medici effettuati tra maggio e luglio 2017, alla signora Pindo Mulla è stato consigliato di sottoporsi a un intervento chirurgico. Successivamente ha emesso due documenti, una direttiva anticipata e una procura duratura, ognuno dei quali registrava il suo rifiuto di sottoporsi a una trasfusione di sangue di qualsiasi tipo in qualsiasi situazione sanitaria, anche se la sua vita era in pericolo, ma che avrebbe accettato qualsiasi trattamento medico che non comportasse l'uso del sangue. La ricorrente ha indicato di aver portato con sé il documento di procura duratura. La direttiva medica anticipata è stata depositata nel registro ufficiale delle direttive anticipate di Castiglia e Leon ed era accessibile all'ospedale di Soria tramite il sistema elettronico utilizzato dagli operatori sanitari della regione. Secondo il quadro giuridico in Spagna, le direttive anticipate depositate nei registri regionali devono essere copiate entro 7 giorni nel registro nazionale delle direttive anticipate, in modo da essere accessibili agli operatori sanitari in tutto il paese.Il 6 giugno 2018, la signora Pindo Mulla è stata ricoverata all'ospedale di Soria con un grave sanguinamento interno, causando una grave anemia. Quella sera, un medico le parlò di ricevere una trasfusione di sangue, che lei rifiutò. Ha espresso il suo rifiuto in un documento di consenso informato, che lei e il medico hanno entrambi firmato. Il documento è diventato parte della cartella clinica del richiedente presso l'ospedale di Soria. Il giorno seguente, a causa di un'emorragia, è stata trasferita in ambulanza in un ospedale di Madrid noto per la sua capacità di fornire forme alternative di trattamento alle trasfusioni di sangue. Lei ha accettato il trasferimento. La sua comprensione era che poteva essere curata lì senza ricorrere alla trasfusione di sangue. Era accompagnata da un medico con le sue cartelle cliniche. Durante il viaggio, il medico ha avvertito i medici dell'ospedale di Madrid che le sue condizioni erano molto gravi. Alla luce di questo avvertimento, gli anestesisti di quell'ospedale hanno contattato il giudice di turno per istruzioni su cosa fare quando è arrivata. Hanno indicato che era una testimone di Geova, che aveva espresso verbalmente il suo rifiuto di tutti i tipi di trattamento e che le sue condizioni sarebbero state molto instabili all'arrivo. Il giudice di dovere, che non conosceva l'identità del paziente, né i suoi precisi desideri, ha trasmesso la richiesta dei medici a un medico legale e al procuratore locale e ha chiesto il loro parere. Entro circa un'ora, in base alle informazioni ricevute e a quelle opinioni, il giudice di servizio ha autorizzato tutte le procedure mediche o chirurgiche necessarie per salvarle la vita. Trattando la situazione come un'emergenza, il solito protocollo di consenso non è stato seguito in ospedale. L'intervento chirurgico è stato eseguito quel giorno e tre trasfusioni di globuli rossi sono state somministrate alla signora Pindo Mulla, che non era stata informata dell'ordine del giudice in servizio, nonostante fosse stato organizzato durante il suo viaggio verso l'ospedale di Madrid. In ospedale, quando è stato registrato, "era cosciente, orientata e cooperativa", e ancora pienamente cosciente, come indicato nella cartella clinica, quando è stata portata in sala operatoria. La ricorrente, che credeva di sottoporsi a un trattamento senza trasfusioni di sangue, non ha ribadito il suo rifiuto o fatto riferimento a qualsiasi documento scritto che affermasse tale rifiuto. Ha saputo dell'intervento chirurgico preciso eseguito e delle trasfusioni il giorno dopo l'operazione.La signora Pindo Mulla ha intentato un procedimento nei tribunali nazionali, per principio, per ribaltare la decisione. La decisione è stata confermata e non ribaltata in appello e il suo successivo appello è stato dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale.Affidandosi agli articoli 8 (diritto al rispetto per la vita privata) e 9 (libertà di pensiero, coscienza e religione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la ricorrente si è lamentata del fatto che, sebbene il suo rifiuto di alcune cure mediche fosse stato, a suo avviso, chiaramente stabilito in molti documenti ufficiali, erano stati ignorati dalle autorità nazionali. La domanda è stata presentata alla Corte europea dei diritti dell'uomo il 13 marzo 2020. Il 16 aprile 2021 al Governo Spagnolo è stato notificato con domande dalla Corte. Una dichiarazione dei fatti è disponibile in inglese sul sito web della Corte. La Camera a cui era stato assegnato il caso ha rinunciato alla giurisdizione a favore della Gran Camera il 4 luglio 2023. (La Grande Camera Grande Chambre, di diciassette giudici, può essere chiamata eccezionalmente a pronunciarsi su richiesta di una Camera, a norma dell’art. 30 della Convenzione). Il governo francese e l'Associazione europea dei testimoni di Geova sono intervenuti nel procedimento scritto come terzi.
Un'udienza si è svolta in pubblico nell'edificio per i diritti umani, Strasburgo, il 10 gennaio 2024.
Il giudizio è stato dato dalla Grande Camera di 17 giudici il 17.09.2024.
Síofra O’Leary (Ireland), President,
Georges Ravarani (Luxembourg),
Marko Bošnjak (Slovenia),
Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Austria)
Pere Pastor Vilanova (Andorra),
Arnfinn Bårdsen (Norway),
Egidijus Kūris (Lithuania),
Branko Lubarda (Serbia),
Mārtiņš Mits (Latvia),
Stéphanie Mourou-Vikström (Monaco),
Pauliine Koskelo (Finland),
María Elósegui (Spain),
Anja Seibert-Fohr (Germany),
Ioannis Ktistakis (Greece),
Frédéric Krenc (Belgium),
Mykola Gnatovskyy (Ukraine),
Anne Louise Bormann (Denmark),
E anche Marialena Tsirli, cancelliere.
Decisione della Corte
La Corte ha chiarito che il suo ruolo in questo caso non era quello di mettere in discussione la valutazione della salute della signora Pindo Mulla da parte dei professionisti medici o delle loro decisioni sul trattamento da somministrare, ma di concentrarsi sul fatto che il processo decisionale avesse mostrato sufficiente rispetto per la sua autonomia. Per fare ciò, ha esaminato come il processo decisionale fosse stato avviato, condotto e rivisto.La Corte ha riconosciuto che l'obiettivo alla base della decisione del giudice in servizio era stato quello di salvare potenzialmente la vita della signora Pindo Mulla. Allo stesso tempo, lasciare che un paziente decida se accettare il trattamento è un principio fondamentale nella sfera della salute pubblica e protetto dalla regola del consenso libero e informato. La giurisprudenza della Corte afferma che un paziente adulto competente è libero di decidere se accettare un intervento chirurgico o un trattamento medico, compresa la trasfusione di sangue. Allo stesso tempo, sono necessarie solide garanzie legali e istituzionali nel processo decisionale per garantire che la persona sia veramente consapevole di ciò che sta chiedendo.
La Corte ha stabilito come, in una situazione di emergenza, l'autonomia di un paziente deve essere riconciliata con il suo diritto alla vita. La decisione di rifiutare un trattamento salvavita doveva essere "chiara, specifica e inequivocabile" e "rappresentare la posizione attuale del paziente sulla questione". Se c'erano ragionevoli motivi per dubitare di uno qualsiasi di questi aspetti, allora c'era il dovere per gli operatori sanitari di fare ogni ragionevole sforzo per determinare cosa il paziente avrebbe voluto. Se, nonostante questi sforzi, il medico – o un tribunale nazionale – non è stato in grado di stabilirlo chiaramente, era loro dovere proteggere la vita del paziente fornendo cure essenziali.
La Corte ha sottolineato che, quando uno Stato aveva deciso di mettere in atto un sistema di direttive mediche anticipate su cui i pazienti si basavano, era importante che il sistema funzionasse in modo efficace. Ha osservato che al giudice di dovere non erano state fornite le informazioni complete e corrette e quindi la sua decisione si era basata su fatti molto limitati, errati e incompleti. Il fax inviato dall'ospedale di Madrid aveva dichiarato che la paziente ha rifiutato "tutti i tipi di trattamento" e che il suo rifiuto era stato espresso solo verbalmente. La mancanza di informazioni nel fax aveva avuto un effetto determinante sul processo decisionale del giudice di servizio. Inoltre, la questione cruciale se la signora Pindo Mulla avesse ancora la capacità di decidere per se stessa era stata messa da parte e il potere di decidere era stato trasferito ai medici che la curavano. Né lei, né nessuno con stretti legami con lei, era stato detto della decisione del giudice in servizio prima che l'intervento chirurgico andasse avanti.
La Corte ha rilevato in particolare che l'autorizzazione a procedere al trattamento era il risultato di un processo decisionale che era stato influenzato dall'omissione di informazioni essenziali sulla Documentazione dei desideri della signora Pindo Mulla, che erano stati registrati in varie forme e in vari momenti per iscritto. Poiché né la ricorrente né chiunque sia collegato a lei erano stati informati della decisione presa dal giudice in servizio, non era stato possibile rettificare tale omissione. Né questa questione né la questione della sua capacità di prendere una decisione erano state affrontate in modo adeguato nei procedimenti successivi. La corte d'appello nazionale aveva supposto, nel suo rigetto della richiesta della signora Pindo Mulla, che fosse stata in grado di dare o trattenere il consenso, ma ha comunque confermato che il giudice di servizio aveva avuto ragione ad autorizzare qualsiasi trattamento fosse necessario per salvarle la vita.
Inoltre, una firma mancante su una copia del documento di consenso informato, ottenuta dalla richiedente per la procedura d'appello dall'ospedale di Soria che l'aveva curata, era stata una questione centrale, eppure era rimasta non considerata. Il sistema nazionale non aveva quindi risposto adeguatamente alla denuncia della signora Pindo Mulla secondo cui i suoi desideri erano stati erroneamente annullati. Queste carenze significavano che la signora Pindo Mulla non era stata in grado di esercitare la sua autonomia per osservare un importante insegnamento della sua religione, in violazione del suo diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, letto alla luce dell'articolo 9.
La Corte ha ritenuto che la Spagna deve pagare al ricorrente 12.000 euro (EUR) in relazione a danni non pecuniari e, all'unanimità, che deve pagare al richiedente 14.000 euro in relazione a costi e spese. La sentenza è disponibile in inglese e francese.
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