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DISPOSIZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari. Deve essere indicato un fiduciario e un sostituto fiduciario che rappresenti il malato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Le Dat possono essere redatte in forma scritta, o anche videoregistrate nel caso il paziente non sia in condizione di scrivere, e vincolano il medico che è tenuto a rispettarne il contenuto. Tuttavia, le disposizioni possono essere disattese qualora appaiano palesemente incongrue, se nel frattempo siano mutate le condizioni del paziente, o se siano sopraggiunte nuove terapie non prevedibili al momento della loro compilazione. Le Dat sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento e in caso di emergenza possono essere modificate o annullate anche a voce. È previsto il deposito delle DAT in apposito registro, banca dati nazionale in cui medici e paziente stesso possono verificare le disposizioni. 

La Legge di bilancio del 2018 ai commi 418 e 419 dell’articolo 1 ha previsto e finanziato l’istituzione presso il Ministero della salute di una Banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di singoli trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Il Decreto n. 168 del 10 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, disciplina le modalità di registrazione delle DAT nella Banca dati nazionale. La banca dati DAT ha la funzione di:

  • raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento
  • garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca
  • assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato.

La banca dati registra anche copia della nomina dell'eventuale fiduciario e dell'accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.

PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE
Nella relazione tra medico e paziente, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale quest’ultimo è tenuto ad attenersi. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.

La norma prevede infatti come qualunque soggetto maggiorenne capace d’intendere e di volere possa dichiarare le proprie volontà circa i trattamenti sanitari “[…] per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie […]”.

Ancora, è prevista la possibilità – per chi è soggetto a patologie che condizionano la capacità di espressione – di utilizzare strumenti e dispositivi che comunque consentano di comunicare. Le DAT sono sempre revocabili ed in casi di urgenza si giunge ad ammettere una totale libertà di forma, con la sufficienza di una dichiarazione verbale alla presenza di un medico e due testimoni. Infine, è previsto un decisivo riconoscimento fiscale, con esenzione dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.