Corte Appello Perugia sostiene il rifiuto trasfusioni quindicenne Testimone di Geova
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Pubblicato 8 febbraio 2021
Nota della Redazione: Le informazioni sono tratte da fonti Bibliografiche indicate tramite Link sottolineato.
Dichiarazione: non esistono conflitti di interesse negli autori o nella Redazione.
Il Caso dell'Ospedale S. Maria di Terni
I medici dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni avevano proposto una trasfusioine di sangue di piastrine per un ragazzo Testimone di Geova di 15 anni. Il giovane esprimeva il suo rifiuto alla trasfusione per motivi di coscienza religiosa. I genitori, interpellati dai medici, confermavano la volontà del figlio a favore di collaudate terapie alternative al sangue, con infusioni di immunoglobuline che rientravano, secondo la coscienza religiosa di molti Testimoni di Geova, fra quelle frazioni del plasma che il giovane accettava. I medici praticavano la terapia alternativa di immunoglobuline, con rapidi e ottimi risultati permettendo in breve tempo un'ottima ripresa del giovane senza ricorrere alle emotrasfusioni.
La decisione del Tribunale Minorenni
Il Tribunale per i minorenni, interpellato in precedenza dall’ospedale, autorizzava il 10 novembre 2020 le emotrasfusioni rifiutate e nominava un Curatore Speciale sostituendolo alla responsabilità dei genitori.
La decisione della Corte di Appello di Perugia
Ritenendo che il provvedimento del Tribunale dei Minori fosse illegittimo, i genitori ricorrevano alla Corte di Appello di Perugia. Il 14 dicembre 2020 la Corte di Appello di
Perugia ha accolto la richiesta dei due genitori, Testimoni di Geova, e
ha revocato il decreto del Tribunale per i minorenni di Perugia. Nel provvedimento, i giudici della Corte di Appello affermano che «in materia di trattamento sanitario, la persona minore di età ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione e che il consenso informato al trattamento sanitario è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità». Secondo la Corte d’Appello, i genitori avevano espresso il dissenso alle emotrasfusioni «tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità».
Sulla base della legge 219 del 2017, la Corte di Appello di Perugia ha stabilito che il decreto doveva essere revocato perché il Tribunale per i minorenni è incompetente quando vi è un contrasto tra i genitori e il personale medico in merito a un trattamento da eseguirsi su un minore. Eventuali limitazioni alla responsabilità dei genitori, come la nomina di un Curatore Speciale, sono pertanto illegittime. Come ha ricordato la stessa Procura Generale nel suo parere favorevole ai genitori, tali provvedimenti restrittivi possono essere fondati soltanto qualora sia accertato uno stato di incuria o di abbandono. Il dissenso dei genitori a un trattamento sanitario come quello delle trasfusioni di sangue non può essere mai considerato di per sé indice di incuria. Anzi, il Procuratore Generale ha sottolineato nel suo parere come i genitori ‘avevano mostrato attenzione e tempestività nel ricorrere alle cure e cooperazione con le autorità sanitarie’. Nei casi in cui vi sia disaccordo tra il genitore e il medico in merito alle cure per un minore, la questione va portata all’attenzione del giudice tutelare che si esprime autorizzando o meno il trattamento, senza ripercussioni sulla responsabilità genitoriale, come espressamente previsto dall’articolo 3 comma 5 della legge 219 del 2017.
Il Malato Minore Maturo
Se un minore maturo, rifiuta l’emotrasfusione, e i genitori concordi lo sostengono, il caso non presenta vuoti normativi. I genitori assieme al figlio, hanno diritto ad esprimere il consenso o il dissenso alle cure proposte o la preferenza ad accettare i rischi delle alternative rispetto a quelli delle emotrasfusioni. E’ necessario manifestare sempre il dovuto rispetto per tale diritto dei genitori. Qualora il medico ritenga invece che queste cure proposte siano appropriate, necessarie, e indifferibili, la decisione e' rimessa al Giudice Tutelare. Il Giudice Tutelare terrà conto che il minore dovrebbe essere curato da una equipe preparata al rispetto del rifiuto emotrasfusionale e che abbia conoscenza e pratica delle alternative scientificamente validate, specialmente se la trasfusione, pur indicata, non risulta urgente. Questo in ossequio alle direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che a seguito dello scandalo mondiale del Sangue Infetto, ha promosso il Buon Uso del sangue dal 2010 con il Patient Blood Management (Link PBM), risoluzione vincolante per gli stati membri (WHA64.12. 21.05.2010) indicata anche dal Centro Nazionale Sangue (Link).
Domande sui BioDiritti al rifiuto delle Emotrasfusioni
Risposte
La salute è un argomento costituzionalmente garantito e interessa tutti. Vogliamo che ci vengano imposte cure rifiutate? Violando il nostro corpo? Giustificando con lo stato di necessità del malato o della collettività la necessità di imporre cure rifiutate con violenza? Chi vorrebbe essere legato al letto, sedato o a nostra insaputa, durante l'anestesia, ricevere una cura o operazione rifiutata, pur salvavita? Il desueto ritornello di alcuni medici lo giustificherebbe?: "Agisco secondo Scienza e Coscienza". Ma quale Scienza se magari non è preparato ad alternative validate? Quale Coscienza quella del Medico o quella del Malato se in conflitto? Il violentare una persona nella sua anima nella convinzione, giusta o sbagliata di salvargli il Corpo giustifica il sopruso? La sopraffazione? Giustifica calpestare il legittimo dissenso informato? Non esistono proprio alternative scientifiche praticabili anche se più rischiose? Chi dovrebbe esprimere lo scegliere tra i vari rischi potenzialmente diversi se non il paziente? Non stiamo parlando di ipotesi da terzo mondo. Citiamo fatti reali. Uno di questi è accaduto al sig. Remo Liessi che fu sopraffatto e violentemente trasfuso fino a morirne, nonostante le sue urla di rifiuto in un ospedale di Milano. (leggi Storia e Sentenza di condanna dei medici e ospedale). Ma possibile che anche in questo secolo permangano tali problematiche? Si a giudicare da giuristi e medici legali che si sono ritrovati nel 2019 in convegno presso la Cassazione dove sono state denunciate alcune assurde pretese di medici che continuano a pretendere di imporre sulla persona malata, a loro piacimento e coscienza, qualsiasi cura rifiutata.Gli operatori sanitari scrupolosi si accertano in anticipo quali prodotti o procedure il malato accetta, per considerare valido e attuale il consenso o dissenso informato. Le DAT (Disposizione Anticipata di Trattamento) comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, in vigore dal 31 gennaio 2018 e reperibili da tutti gli operatori sanitari nella banca dati nazionale delle DAT. È risaputo che gli appartenenti alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova ritengono che alcuni principi biblici vietino il ricevere trasfusioni di sangue intero, globuli rossi, globuli bianchi, piastrine e plasma a beneficio di loro stessi e della collettività. I pazienti Testimoni, esprimono personalmente e tramite un tesserino tascabile o le DAT la richiesta di essere curati con trattamenti alternativi alle emotrasfusioni. L’intendimento religioso dei testimoni di Geova non vieta in modo categorico l’uso di frazioni ottenute dai componenti principali del sangue, frazioni come albumina, immunoglobuline, fattori della coagulazione e soluzioni di emoglobina. Il rifiuto delle emotrasfusioni manifestato da un paziente Testimone di Geova è tutelato e garantito non solo dal principio di autodeterminazione terapeutica (articolo 32 della Costituzione) ma anche da quello di libertà religiosa (articolo 19), definito come «diritto inviolabile, tutelato “al massimo grado” dalla Costituzione» (Corte di Cassazione sentenza numero 29469 del 4 dicembre 2020).
Precedenti Normativi
- Il principio di fornire un'informazione sanitaria appropriata al Minore Maturo è sancito fin dal 1997«l'Articolo 6 - Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina Oviedo - che si esprimeva così "L'opinione del minore sarà presa in considerazione come fattore sempre più determinante in proporzione alla sua età e grado di maturità».
- In quello stesso anno il 13.09.1997 il Dott. Paolo Micheli (link sua videorelazione) ed altri magistrati come il Dott. Mauro Bilancetti (link video Relazione) parteciparono ad un interessante convegno oraganizzato dal Comitato Etico USL8 ad Arezzo: "ATTUALITÀ IN TEMA DI TERAPIA EMOTRASFUSIONALE: Aspetti infettivologici e normativi, tutela giuridica del Principio di autodeterminazione del paziente; riflessi etici, medico legali e giuridici".
- È utile ricordare che nei vari incontri dall'anno 2000 altri magistrati si espressero a favore del Biodiritto al rifiuto delle Emotrasfusioni come il Dott. Sergio Fucci (link Video Relazione). La logica conclusione venne il 09 giugno 2000 quando il Comitato Etico USL8 di Arezzo presieduto dal Prof. Pasquale Giuseppe Macrì (link video Relazioni) pubblicò il Documento sull'autodeterminazione del paziente in ordine al rifiuto della terapia emotrasfusionale. Pur essendo un documento dell'anno 2000, rileggendolo oggi, stupisce il rispetto manifestato per i genitori nella sezione SPECIALI RIGUARDI PER I MINORI al punto A) ...I genitori hanno diritto ad esprimere per i figli il consenso o il dissenso alle cure proposte o la preferenza ad accettare i rischi delle alternative rispetto a quelli delle emotasfusioni. E’ necessario manifestare sempre il dovuto rispetto per tale diritto dei genitori..... C) In ogni caso il minore dovrebbe essere affidato ad una equipe preparata ad operare nel rispetto del rifiuto emotrasfusionale, specialmente se la trasfusione, pur indicata, non risulta urgente.-
- La stessa legge 219 del 22 dicembre 2017 prevede all'art. 3 sui minori: " 1. La persona minore di eta' o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacita' di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacita' per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volonta'. 2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore e' espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilita' genitoriale o dal tutore tenendo conto della volonta' della persona minore, in relazione alla sua eta' e al suo grado di maturita', e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignita'.
- Il medico, a norma dell'Art. 35 e 37 Codice Deontologia Medica, tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano, compatibilmente con l’età e con la sua capacità di comprensione, fermi restando i diritti dei genitori. Il medico deve prendere in considerazione l’opinione del minorenne, e possibilmente addivenire ad un consenso congiunto fra genitori e figlio minore, prima di rivolgersi all'Autorità competente in caso di opposizione del minore informato e consapevole e di chi esercita la potestà genitoriale alle cure ritenute indispensabili e indifferibili.
Le leggi, "camminando sulle gambe degli uomini" possono calpestare i BioDiritti del più debole: il malato. Siamo lieti che anche la Corte di Appello di Perugia, assieme alle recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione (n.29469/2020 - 515/2020 - 12998/2019) si sia annoverata tra quelle coscienze etiche, giuridiche e deontologiche che riconoscono i diritti del malato, anche se minore maturo.
Dichiarazione della Redazione: Le informazioni sono presentate solo a scopo informativo, in nessun caso possono costituire la formulazione di una diagnosi o la prescrizione di un trattamento o comportamento e non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto medico-paziente, la visita specialistica o le ordinanze governative.
Atre Fonti Bibliografiche di questo articolo, consultate o citate nei link collegati:
- www.biodiritti.org No Profit
- www.egm.it No Profit
- Biblioteca Medica del Servizio di Informazione Sanitaria jw.org
- Documento sull'autodeterminazione del paziente in ordine al rifiuto della terapia emotrasfusionale (Arezzo 09.06.2000)
- Carta di Arezzo - Parere in Tema di autodeterminazione del paziente sui trattamenti salva-vita (Arezzo 2007)
- PBM Patient Blood Management a cura della Commissione Europea
- linee guida OMS del PBM Centro Nazionale Sangue
- CoBUS (comitati sul buon uso del sangue).
- Society for the Advancement of Blood Management (SABM)
- NATA (Network for Advancement in Transfusion Alternatives)