DAT Buon Uso del Sangue e Testimoni di Geova. AREZZO 27.10.2022

www.biodiritti.org by www.egm.it No Profit 31.10.2022 - Tempo di lettura: 8 minuti. link d'invito per leggere in Telegram altri articoli di divulgazione Scientifica di Biodiritti by Egm.it No Profit

Il Buon Uso del Sangue (PBM) e direttive anticipate (DAT) -  Pianificazione Condivisa delle Cure. Stabilire quali cure anche salvavita accettare o rifiutare è un diritto di tutti. Non solo dei Testimoni di Geova.

Giovedi 27 ottobre 2022 presso l'Auditorium Pieraccini dell'Ospedale San Donato si è tenuto il convegno "DAT e Pianificazione condivisa delle cure". Moderatore il Prof. Pasquale Giuseppe Macrì (Direttore AFD Medicina Legale e Gestione della Responsabilità sanitaria). 
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È stato rivolto un doveroso ringraziamento al Prof. Pasquale Giuseppe Macrì, primario di Medicina Legale dell'ASL TOSCANA SUD EST, che con una coscienza bioetica, giuridica e deontologica ha sostenuto fin dal 1996 la rivoluzione che pone l'autodeterminazione del paziente al centro decisionale con il diritto al dissenso informato di terapie anche salvavita. Il prof. Macrì ha così riequilibrato, a favore del malato, il rapporto di cura paternalistico a favore del medico che si trincerava dietro ad un ipotetico stato di necessità per violentare la coscienza e le libere scelte del paziente. Moltissimi professionisti oggi considerano il dissenso alle Emotrasfusioni dei Testimoni di Geova, una lotta servita al progresso civile della medicina e del diritto a favore della dignità delle persone. Con una ricaduta molto positiva sull'intera collettività mondiale. Qui alcune delle interviste eseguite dall'Agenzia Dire sulla tematica dei Testimoni di Geova e il buon uso del sangue. Le prese di posizione di questi pazienti hanno consentito di avere una Buona Legge sul Buon Uso del sangue (PBM) e il progressivo riconoscimento dei BioDiritti avvalorati dalla BioEtica più attuale come le DAT (Disposizione Anticipata di Trattamento) regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018.
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 Le strutture Sanitarie e loro equipe farebbero bene a considerare le DAT (Disposizione Anticipata di Trattamento) e la pianificazione condivisa delle cure non un limite di fronte a un dissenso o rifiuto di determinate terapie. Non è il rifiuto alla professionalità, ma il fondamento della liceità dell'atto medico stesso a cui tutti devono attenersi. Secondo Scienza, quella più aggiornata alle alternative validate e scientifiche alle emotrasfusioni. Coscienza, quella della persona che si autodetermina anche con le DAT. La rivista Transfusion è stata citata nel 2017 dalla Commissione Europea, che ha pubblicato 2 guide per Costruire programmi nazionali di gestione del sangue del paziente ﴾PBM﴿ nell'UE – Una guida per le autorità sanitarie / Supportare la gestione del sangue dei pazienti ﴾PBM﴿ nell'UE – Una guida pratica all'implementazione per gli ospedali. La commissione Europea ha emanato queste 2 guide subito dopo i risultati impressionanti di un programma PBM completo di 5 anni nell'Australia occidentale, il più grande programma al mondo fino ad oggi sul Buon Uso del Sangue (PBM). Si legge che: "Comprendeva 605.046 pazienti ricoverati nei quattro principali ospedali di cura terziaria per adulti dell'Australia occidentale, con risultati che mostravano una riduzione del 28% della mortalità ospedaliera, una riduzione del 15% della durata media della degenza ospedaliera, una diminuzione del 21% delle infezioni nosocomiali ﴾pazienti trasfusi sono più suscettibili alle infezioni﴿ e una diminuzione del 31% dell'incidenza di infarto o ictus. L'uso di emoderivati ​​è stato ridotto del 41% durante il periodo di studio, ottenendo non solo questi significativi benefici sull'esito per il paziente, ma rappresentando anche un notevole risparmio sui costi per il servizio sanitario." Il sangue manca e non è sempre esente da rischi. Il sangue è prezioso e non va sprecato. ed7a4235-aee2-4f38-96f2-937e3364bc27jpg Le prese di posizione di pazienti Testimoni di Geova ha consentito di avere una Buona Legge sul Buon Uso del sangue (PBM) e il progressivo riconoscimento dei BioDiritti avvalorati dalla BioEtica più attuale come le DAT (Disposizione Anticipata di Trattamento) regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018. 
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I vari relatori e il Il Prof. G. Baldini hanno spiegato che le DAT e il PBM sono un Diritto di Civiltà a favore di tutta la collettività. È stata fatta una completa disamina della legge.Tali disposizioni possono anche riguardare i trattamenti di fine vita per indicare quali siano rifiutati o considerati dal malato come accanimento terapeutico quando non siamo più in grado di riconfermare la nostra volontà, già precedentemente espressa in condizioni di lucidità, su cure rifiutate come trattamenti salvavita o per malattie che costringano a trattamenti o accanimenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una sia pur minima vita di relazione. Devono essere redatte solo dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle scelte prese con tali disposizioni. Le DAT non hanno scadenza. Possono essere rinnovate, modificate o revocate in qualsiasi momento, con le stesse forme con le quali possono essere redatte. In ogni caso non sostituiscono mai la volontà attuale della persona finché questa è capace di autodeterminarsi. È stato ribadito che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di singoli trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche. Il Decreto n. 168 del 10 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, disciplina le modalità di registrazione delle DAT nella Banca dati nazionale. Deve essere indicato un fiduciario e un sostituto fiduciario che rappresenti il malato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Una persona di fiducia, maggiorenne e capace di intendere e di volere, per rappresentare e far rispettare quale testimone le volontà nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie in caso di sopraggiunta incapacità a comunicare con loro. Le DAT possono essere redatte in forma scritta, o anche videoregistrate nel caso il paziente non sia in condizione di scrivere, e vincolano il medico che è tenuto a rispettarne il contenuto. Tuttavia, le disposizioni possono essere disattese qualora appaiano palesemente incongrue, se nel frattempo siano mutate le condizioni del paziente, o se siano sopraggiunte nuove terapie non prevedibili al momento della loro compilazione. Le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento e in caso di emergenza possono essere modificate o annullate anche a voce.  Dove consegnarle e registrarle? Presso notai, Comuni di residenza, strutture sanitarie competenti e consolati italiani all’estero.
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È previsto il deposito delle DAT in apposito registro, banca dati nazionale in cui medici e paziente stesso possono verificare le disposizioni per raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento; garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca; assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato. La banca dati registra anche copia della nomina dell'eventuale fiduciario e dell'accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente. È stato fatto notare dal Prof. G. Baldini su sollecitazione del Dott. Silvano Mencattini che le banche dati nazionali e regionali delle DAT non sono state ancora caricate completamente, con i dati di circa il 60% delle DAT. Quindi rimane il problema di come le singole unità operative in Italia e specialmente in pronto soccorso siano stati formati per verificare se ogni nominativo che si presenta in stato di incapacità, abbia registrato le proprie Direttive nella Banca Nazionale delle DAT. Sarebbe utile che fossero visibili e disponibili nella carta sanitaria di ogni persona e consultabili anche al di fuori della propria Azienda Sanitaria. 
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 NEL CONVEGNO LA PROF. Anna APRILE (Curriculum) e il Prof. Pantaleone hanno dato ampio spazio al rapporto di fiducia tra medico , equipe e paziente e ALLA PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE. È stato dato risalto alle casistiche, presentate dalla Prof. Anna Aprile, in relazione ai molti casi di DAT e Pianificazione Condivisa delle Cure su pazienti Testimoni di Geova. Nella relazione tra medico e paziente, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale quest’ultimo è tenuto ad attenersi. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta del paziente o su suggerimento del medico. La norma prevede infatti come qualunque soggetto maggiorenne capace d’intendere e di volere possa dichiarare le proprie volontà circa i trattamenti sanitari “[…] per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie […]”. Ancora, è prevista la possibilità – per chi è soggetto a patologie che condizionano la capacità di espressione – di utilizzare strumenti e dispositivi che comunque consentano di comunicare. Le DAT sono sempre revocabili ed in casi di urgenza si giunge ad ammettere una totale libertà di forma, con la sufficienza di una dichiarazione verbale alla presenza di un medico e due testimoni. 
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È stato molto applaudito l'Intervento finale del Dott. Silvano Mencattini (Curatore Siti www.Biodiritti.org e www.Egm.it) per aver testimoniato sulla storia dei Biodiritti ad AREZZO, visto che fino a 11 anni fa ha ricoperto per i precedenti 27 anni il ruolo volontario non retribuito di Coordinatore del Comitato Sanitario dei Testimoni di Geova. Ha riferito quale testimone e memoria storica i progressi nei rapporti medico paziente in questa zona. Presenti in Auditorium quattro degli attuali rappresentanti della rete globale dei Comitati di Assistenza Sanitaria dei Testimoni di Geova (Ferdinando Uccellini - Massimo Barbagli - Giulio Silvi - Donato Colacrai). Sono oltre 2.000 i comitati a livello mondiale, che stanno svolgendo un ruolo insostituibile per contribuire alla serenità del paziente, medici e familiari. Interagiscono con cognizione di causa con medici e personale ospedaliero, operatori sociali e magistrati. Provvedono informazioni e articoli tratti da autorevoli riviste mediche e attendibili sotto il profilo scientifico su strategie cliniche che consentono di gestire il paziente senza ricorso a trasfusioni di sangue allogenico. Facilitano il consulto con specialisti qualificati. Aiutano se necessario a trasferire il paziente. Illustrano le metodiche a medici, esperti di etica, specializzandi e altri professionisti del settore sanitario e legale. Aiutano i pazienti Testimoni e i sanitari a chiarire problemi etici connessi con le cure mediche. Si interessano dell’assistenza religiosa e pratica dei Testimoni ricoverati in ospedale. Possono, se richiesto, aiutare il malato e i medici ad una Pianificazione Condivisa delle Cure. Portano all'attenzione dei medici e reperiscono le eventuali DAT e Fiduciari indicati dal paziente. Il servizio, rivolto a medici che devono gestire pazienti Testimoni di Geova, è gratuito e disponibile 24 ore su 24.Il dott. Silvano Mencattini ha ricordato come il PBM (Buon Uso del Sangue) e le DAT non sono nate per i soli Testimoni di Geova, accusati impropriamente di essere stati favoriti dallo scandalo mondiale del Sangue Infetto. Che purtroppo ha coinvolto in Italia e nel mondo milioni di persone, moltissime delle quali non sono mai riuscite a provare il nesso di causalità e anche con sentenze a loro favorevoli attendono (gli eredi) ancora i dovuti risarcimenti. 
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