Rifiuto anticipato di Trasfusioni di Sangue. Sentenza Cassazione 12998 / 2019 - 15.05.2019

La Suprema Corte di Cassazione (sentenza 12998/ 2019 del 15.05.2019), ha accolto il ricorso di una coppia (Cappelli Luca e Francesca)  contro il no opposto alla donna (Cappelli Francesca)  che chiedeva di essere nominata tutore del marito (Cappelli Luca), testimone di Geova, affetto da Mav (alterazione artero-venosa, che può portare crisi emorragiche con perdita di coscienza). La Suprema Corte di Cassazione ha dato con sentenza inequivocabile il Via libera alla possibilità di nominare un amministratore di sostegno per far valere il FUTURO diritto di rifiutare alcune terapie, anche quando si tratta di cure-salva-vita. L’ uomo, attraverso la moglie, intende far valere la sua obiezione di coscienza, nel timore che In caso di choc emorragico, non  possa riconfermare il Suo rifiuto alle trasfusioni. Una possibilità che gli era stata negata sia dal giudice tutelare sia dalla Corte d’Appello, che aveva verificato la piena capacità di intendere e volere dell'uomo.

La Suprema Corte di Cassazione ha così riconfermato il diritto a far valere attraverso un fiduciario designato, la «propria granitica e irrevocabile volontà», anche in ipotesi di morte certa, a non essere sottoposto a trasfusioni. La Prima sezione civile della Suprema Corte di  Cassazione conferma il diritto alla nomina del tutore. La nomina di un amministratore «è espressione del principio di autodeterminazione della persona» e «attribuisce rilievo al rapporto di fiducia tra il designante e la persona prescelta, che sarà chiamata ad esprimere le intenzioni in modo vincolato, anche per quel che concerne il consenso alle cure sanitarie». L’ uomo (Cappelli Luca)  ha dunque diritto a nominare la moglie (Francesca)  come tutore, in previsione di una incapacità futura, perché lei al suo posto possa esprimere il suo dissenso alla trasfusione di sangue o di emoderivati anche in caso fossero salvavita.

La Suprema Corte di Cassazione ricorda che compito dell’ordinamento è quello di offrire supporto e massima solidarietà nelle situazioni di debolezza e di sofferenza.  Se viene verificato che il rifiuto delle cure è sia informato che autentico non c’è una possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico. Il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando ha come conseguenza la morte, non può e non deve essere scambiato per un'ipotesi di eutanasia. Con il no alle trasfusioni di sangue si esprime la scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso, in mancanza di altre terapie salvavita.  La Suprema Corte di  Cassazione ha stabilito che le Corti di grado inferiore avevano violato la Costituzione italiana e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che sostengono entrambe il diritto all’autodeterminazione del paziente. La Suprema  Corte di Cassazione ha affermato che il rifiuto di un determinato trattamento sanitario “assume connotati ancora più forti, degni di tutela e garanzia, laddove il rifiuto del trattamento sanitario rientri e sia connesso all’espressione di una fede religiosa” il cui libero esercizio è affermato dall’articolo 19 della Costituzione. 

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